Formazione continua Ingegneri

Gli ingegneri hanno obbligo di formazione continua , ai sensi del Decreto n. 137 /2012.
L’intento della legge è quello di perseguire l’obbiettivo dell’adeguamento del livello di competenza.

Funziona come un sistema a punti.

Al momento dell’iscrizione all’Albo ad ogni professionista  vengono accreditati 60 CFP.

Viene premiata la precocità dell’iscrizione all’Albo: coloro che si iscrivono all’Albo entro 2 anni dall’abilitazione vengono accreditati 90 CFP, mentre in caso di prima iscrizione all’Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione 30 CFP.

Per esercitare la professione l’ingegnere iscritto all’Albo deve essere in possesso di almeno 30 CFP (Crediti Formativi Professionali) e  ogni anno solare vengono sottratti ad ogni iscritto 30 CFP.
Gli iscritti devono quindi effettuare la propria formazione annualmente, per incrementare i propri CFP e mantenere il minimo di 30 CFP.

Le attività di formazione professionale continua possono essere di tre tipi: non formale, informale e formale.

  • Sono attività di formazione non formale: la frequenza frontale o a distanza di corsi e seminari riconosciuti, la partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi: ogniora equivale a un CFP
  • Sono attività di formazione formale: la frequenza corsi di master universitari  di primo e secondo livello e di dottorati di ricerca, la frequenza di corsi universitari con esame finale.
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