Formazione continua Ingegneri
Gli ingegneri hanno obbligo di formazione continua , ai sensi del Decreto n. 137 /2012.
L’intento della legge è quello di perseguire l’obbiettivo dell’adeguamento del livello di competenza.
Funziona come un sistema a punti.
Al momento dell’iscrizione all’Albo ad ogni professionista vengono accreditati 60 CFP.
Viene premiata la precocità dell’iscrizione all’Albo: coloro che si iscrivono all’Albo entro 2 anni dall’abilitazione vengono accreditati 90 CFP, mentre in caso di prima iscrizione all’Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione 30 CFP.
Per esercitare la professione l’ingegnere iscritto all’Albo deve essere in possesso di almeno 30 CFP (Crediti Formativi Professionali) e ogni anno solare vengono sottratti ad ogni iscritto 30 CFP.
Gli iscritti devono quindi effettuare la propria formazione annualmente, per incrementare i propri CFP e mantenere il minimo di 30 CFP.
Le attività di formazione professionale continua possono essere di tre tipi: non formale, informale e formale.
- Sono attività di formazione non formale: la frequenza frontale o a distanza di corsi e seminari riconosciuti, la partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi: ogniora equivale a un CFP
- Sono attività di formazione formale: la frequenza corsi di master universitari di primo e secondo livello e di dottorati di ricerca, la frequenza di corsi universitari con esame finale.